Le regole per la dispersione delle ceneri: qual è la normativa in Emilia-Romagna
Successiva alla fase di cremazione, la dispersione delle ceneri è una pratica sempre più diffusa tra le famiglie dell’Emilia-Romagna.
La legislazione regionale consente diverse modalità di dispersione delle ceneri; l’importante è seguire le normative e le linee guida stabilite per garantire il rispetto del defunto e dell’ambiente circostante.
La legge che in Emilia-Romagna disciplina la dispersione delle ceneri è la Legge n.19 del 29 luglio 2004, nota anche come “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria“.
Questa normativa ha introdotto diverse regole riconducibili alla dispersione delle ceneri. Ma vediamo quali sono le accortezze da seguire.
Innanzitutto, è necessario richiedere un’autorizzazione presso la Polizia Mortuaria o l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, allegando una specifica dichiarazione in cui si indicano la persona e il luogo designati per la dispersione.
Inoltre, in assenza di una volontà scritta del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita solo previa firma di tutti i parenti più vicini.
In alcuni comuni, la pratica è autorizzata solo qualora il defunto ne abbia manifestato espressa volontà in vita.
Le regole per la dispersione delle ceneri: i luoghi
In Emilia-Romagna, le ceneri possono essere disperse nei cimiteri, in natura o in aree private. In dettaglio:
- la dispersione può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri. Ti consigliamo di contattare il cimitero di riferimento per avere informazioni sulle modalità e sulle tariffe.
- la dispersione in natura può avvenire in mare, nei laghi e nei fiumi ed è consentita nei tratti liberi da natanti e lontano da manufatti.
- la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e successive modificazioni.
Le regole per la dispersione delle ceneri: chi può farlo
La Legge n. 19 del 2004 afferma che la dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto. In mancanza di tali soggetti, la dispersione può essere effettuata dal personale appositamente autorizzato del Comune o dalle imprese che esercitano attività funebre.
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